Circolare 53

Informativa su fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per docenti a tempo determinato con contratto al 30/06/2026 e fino al termine delle lezioni.

Informativa su fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per docenti a T.D. con contratto al 30/06/2026 e fino al termine delle lezioni

Personale scolastico

Docente

Con riferimento alla nota prot. n.75233 del 27 marzo 2025 del MIM (cui si rimanda per ogni approfondimento),si richiama l’attenzione di tutto il personale docente in oggetto sulla sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 16715/2024) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie.

Premesso quanto sopra, si fornisce informativa circa la fruizione delle ferie del personale docente a tempo determinato con contratto al 30 Giugno o fino al termine delle lezioni.

La fruizione delle ferie viene dettata dall’articolo 1 comma 54 della legge 228/2012, che ha previsto, per il personale docente “…la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative…”

La materia è regolamentata inoltre dall’art. 35 CCNL 2019/2021 che richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto.

Per il personale docente con contratto a T.D. al 30 giugno 2026, o fino al termine delle lezioni, le ferie maturate nell’arco di vigenza del rapporto di lavoro potranno essere fruite, a richiesta del dipendente, prima della conclusione del contratto e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, carnevale, ponti e sospensioni deliberate dagli OO.CC:, escludendo i periodi di scrutini, esami di stato e attività valutative) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva.

Verranno detratti dalle ferie maturate i giorni già fruiti e quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale – il calcolo delle ferie maturate e maturande (numero di giorni di ferie spettanti).

Tanto premesso,

SI INVITA

il personale interessato a produrre istanza di ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche festività nazionali e periodi di sospensione deliberati dagli OO.CC., utilizzando apposito modulo pubblicato sul Sito.

Tanto per opportuna informazione al lavoratore, considerando con la presente espletato l’adempimento del datore di lavoro di porre i dipendenti in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

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