Circolare 202

Indicazioni operative ISTRUZIONE PARENTALE

Indicazioni operative ISTRUZIONE PARENTALE - Nota MIM prot.n.847 del 17 Dicembre 2025

Personale scolastico

Docente

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano annualmente, entro il termine delle iscrizioni on line, una comunicazione preventiva in modalità cartacea direttamente al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza, secondo le modalità indicate nelle Linee guida per l’istruzione parentale emanate da questo Ministero e trasmesse con Nota prot. n. 6640 del 17 dicembre 2025, contenenti indicazioni operative dettagliate cui attenersi, rivolte ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e alle istituzioni scolastiche, alla cui lettura attenta si rimanda.

Con riferimento all’anno scolastico 2026/2027, la comunicazione preventiva deve essere presentata entro il 14 febbraio 2026.

Se i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) intendono avvalersi dell’istruzione parentale come modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione provvedendo essi stessi all’istruzione dei minori o tramite persona da loro delegata, devono attenersi, per ogni anno scolastico di riferimento, ad una serie di adempimenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma:

  • entro il termine stabilito annualmente per la presentazione delle domande di iscrizione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono congiuntamente presentare al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza (che assume il ruolo di scuola vigilante) una comunicazione preventiva, in forma cartacea, a cui devono essere allegati:
  1. la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei propri figli;
  2. il progetto didattico-educativo di massima che si intende far seguire al minore in corso d’anno, predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d’esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità.
  • la comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, deve essere rinnovata nei termini previsti, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell’istruzione parentale, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

 

  • solo in casi eccezionali, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d’anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti;

Dal momento della ricezione della comunicazione preventiva da parte dei genitori (o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) relativa alla decisione di avvalersi dell’istruzione parentale, la scuola è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo di istruzione del minore e a mettere in atto tutte le misure funzionali allo scopo, garantendo una corretta gestione amministrativa e un adeguato supporto informativo.

 

Il dirigente scolastico della scuola vigilante prende atto della scelta espressa dai genitori di avvalersi dell’istruzione parentale nell’esercizio di un diritto loro riconosciuto, senza entrare nel merito della richiesta (salvo verificare che la comunicazione sia formalmente corretta) e senza la necessità di rilasciare alcun atto formale di autorizzazione.

Non sarà richiesta alcuna documentazione aggiuntiva a supporto della dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei minori (a titolo esemplificativo, documentazione relativa a titoli di studio dei genitori, curricula, dati reddituali o ISEE).

È richiesto un Progetto Didattico Educativo coerente con la programmazione della classe dello specifico Indirizzo di studi per il quale si richiede l’Istruzione parentale

Nel caso in cui il Progetto didattico-educativo (PDE) allegato alla comunicazione preventiva risulti significativamente incoerente e non conforme rispetto a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, in ottica collaborativa e al fine di garantire il diritto del minore ad un’istruzione di qualità, la scuola vigilante può consigliare le opportune regolazioni.

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218 riguardante la disciplina degli esami di idoneità, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione gli alunni/studenti in istruzione parentale devono sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria.

Pertanto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare la domanda di iscrizione all’esame di idoneità alle  classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione presso una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva.

In quest’ultimo caso i genitori, responsabili dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d’esame, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell’assolvimento.

Alla domanda deve essere allegato il Progetto didattico-educativo (coerente con la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) effettivamente svolto nel corso dell’anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d’esame.

Al riguardo, si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l’esame di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) di massima al momento della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione;

Si evidenzia che la scuola prescelta come sede d’esame (se diversa dalla scuola vigilante) diventa corresponsabile rispetto alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. Nel caso in cui l’esame di idoneità venga svolto in un’istituzione scolastica diversa da quella vigilante, si sottolinea l’opportunità di un tempestivo scambio di informazioni tra le due scuole interessate.

Al momento della ricezione della domanda di iscrizione all’esame di idoneità la scuola prescelta come sede d’esame ne dà comunicazione alla scuola vigilante

(indipendentemente dal fatto che analogo onere di comunicazione sia a carico delle famiglie).

È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli studenti inserendone l’esito, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità nei tempi previsti, il dirigente scolastico della scuola presso cui è stata presentata la comunicazione preventiva deve sollecitarne la presentazione, stabilendo anche un termine entro il quale provvedere.

Decorso inutilmente il termine fissato, il dirigente scolastico provvede a segnalare l’inadempimento al Sindaco del Comune di residenza del minore, organo preposto alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, per quanto di competenza, unitamente al dirigente scolastico medesimo.

Il dirigente scolastico che riceve comunicazione di istruzione parentale o di iscrizione in scuole non paritarie inserisce tempestivamente tali modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’anagrafe degli studenti presente sul sistema SIDI.

Si rammenta che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni per i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano.

 Modulistica sul Sito Istituzionale

  • Modulo Richiesta istruzione Parentale – 1^ iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado
  • Modulo di Ritiro di studenti/esse già frequentanti e avvio Istruzione Parentale
  • Progetto didattico-educativo

https://istitutosuperioresezze.edu.it/scuola/servizio/modulistica-per-le-famiglie/

 Normativa

https://www.mim.gov.it/istruzioneparentale/

 Linee guida istruzione parentale

 Decreto Ministeriale 218 dell’11 novembre 2025

 Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017

 Decreto legislativo 76 del 15 aprile 2005

 Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994  Costituzione della Repubblica italiana, articolo 34

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