Si comunica che a seguito della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, avvenuta in data 10 marzo 2026, si rende necessaria la presente rettifica.
Premesso che
- le Graduatorie Interne d’Istituto dovranno essere pubblicate entro 15 giorni successivi al termine fissato dall’Ordinanza Ministeriale n. 43/2026 per la presentazione delle domande di mobilità;
- devono essere valutati esclusivamente i titoli posseduti entro la scadenza della domanda di trasferimento;
- i titoli culturali conseguiti entro tale data sono pienamente valutabili;
- resta fermo il riferimento alle tabelle di valutazione previste dal CCNI.
Si riportano le seguenti novità su:
1) Valutazione del servizio pre-ruolo
Il CCNI introduce modifiche sostanziali nel calcolo del punteggio:
- 5 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo svolto nello stesso grado di titolarità;
- 3 punti per ogni anno se svolto in grado affine;
- per altri servizi: primi 4 anni: 3 punti per anno anni successivi: 2 punti per anno.
Resta valida la regola dei 180 giorni o servizio continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini.
Inoltre, ai sensi dell’O.M. n. 43/2026: nei casi di servizio svolto su più gradi, si considera il punteggio relativo al grado con maggiore durata, purché sia raggiunto il requisito minimo dei 180 giorni complessivi.
Esempi:
Docente di ruolo scuola primaria
- Pre ruolo scuola primaria: 6 anni x 5 punti: 30
- Ruolo o pre ruolo scuola infanzia: 10 anni x 3 punti: 30 punti
- Pre ruolo scuola secondaria I e II grado: 5 anni: 4 anni x 3 punti = 12 + 1 anno x 2 punti = 14 punti.
Docente di ruolo secondaria di II grado
- Pre ruolo secondaria II grado: 6 anni x 5 punti: 30 punti
- Ruolo o pre ruolo secondaria I grado: 10 anni x 3 punti: 30 punti
- Ruolo o Pre ruolo scuola primaria/infanzia: 5 anni: 4 anni x 3 punti = 12 + 1 anno x 2 punti = 14 punti.
2) Novità sul punteggio di continuità didattica
Il nuovo CCNI rafforza il peso della continuità didattica:
- 4 punti per ogni anno entro il triennio
- 5 punti per ogni anno nel quinquennio
- 6 punti per ogni anno oltre il quinquennio
Ai fini delle graduatorie interne:
- la continuità è valutata anche senza maturazione del triennio;
- si considera il servizio senza soluzione di continuità nella scuola di titolarità.
3) Continuità nel comune
È inoltre riconosciuto:
- 1 punto per ogni anno di servizio nel comune di titolarità
Attenzione: questo punteggio non è cumulabile, per lo stesso anno, con quello della continuità nella scuola.
I termini di presentazione delle domande restano invariati (31 marzo 2026), esclusivamente all’indirizzo e-mail: LTIS00600X@istruzione.it.
La presente annulla e sostituisce integralmente la circolare n.255 del 17 marzo.

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