Si comunica che le istanze di nomina in qualità di componenti delle commissioni di esame sono presentate attraverso il modello ES-1 su Istanze online dal 26 MARZO al 13 APRILE 2026 come da Nota MIM n. 90455 del 25 marzo 2026
della quale si riportano alcune utili informazioni, rinviando alla lettura della stessa per gli approfondimenti.
Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di COMMISSARIO ESTERNO:
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno:
- i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
- i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado;
- i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
- i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
- i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;
- i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
- i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale
Preclusioni alla nomina
È preclusa ai docenti la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di Presidente o Commissario esterno nelle commissioni d’esame operanti:
– nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio),comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
– nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall’art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2015
– nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno;
– nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).
È altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di Presidente o Commissario esterno a:
– docenti designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico;
– docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
– personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, qualora quest’ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;
– personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2026;
– personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.
Presidenti di commissioni
Ai sensi dell’art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell’art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso l’Ufficio scolastico regionale è istituito l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.
Possono presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale: Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione:
- a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
- b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
- d) i dirigenti scolastici di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
- e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Le istanze di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l’allegato modello ES-E 6 , esclusivamente on line, attraverso l’apposita funzione disponibile sull’applicazione POLIS – Istanze on line, secondo la tempistica riportata nell’allegato 5 alla presente circolare.
Condizioni personali ostative all’incarico di presidente o commissario
Ai sensi dell’art. 14 del d.m. n. 183 del 2019, sono condizioni personali ostative all’incarico di presidente e di commissario:
- a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
- b) avere in corso procedimenti disciplinari;
- c) essere incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
- d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
- e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;
- g) essere in aspettativa o distacco sindacale.
Obbligo di espletamento dell’incarico
L’art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento.
Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
Personale non utilizzato nelle operazioni di esame
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale docente NON utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2026, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
I dirigenti scolastici acquisiscono l’effettivo recapito di tale docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

Personale scolastico
Docente