IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25 D.lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;
VISTI gli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall’art. 2048 del Codice Civile con l’integrazione di cui all’art. 61 della Legge 11.7.80 n.312 .
VISTO il CCNL 2019_2021
VISTO l’art. 19 del D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza.
DISPONE
le misure organizzative di seguito specificate, evidenziando precise responsabilità del personale scolastico nella vigilanza e sorveglianza degli studenti affidati e definendo regole interne di comportamento cui gli stessi studenti dovranno attenersi al fine di garantire la fruizione in sicurezza di tutti gli spazi interni ed esterni dell’Istituto, la conservazione dello stato dei luoghi e dei beni presenti negli ambienti scolastici per uno svolgimento sereno di tutte le attività, durante la giornata scolastica.
Premessa
La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico; riguarda i docenti, il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). […] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (ex art. 2048 codice civile).
L’obbligo di vigilanza e relativa responsabilità sono da considerarsi prioritari rispetto agli altri obblighi di servizio, tanto che nell’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all’obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez. III 19/2/1994 n 1623).
Occorre però ricordare l’esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l’art. 2048 c.c. comma 1 dispone che “il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela”. Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla colpa in educando. Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).
Compiti del personale docente
- I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque e ovunque essi siano impegnati, all’interno o all’esterno della scuola, durante il loro orario di servizio. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell’esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento, così come durante i cinque minuti precedenti l’inizio delle lezioni.
I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curriculari, considerate estensione dell’attività didattica anche se per il docente rivestano carattere di attività aggiuntive.
L’obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all’obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez.III 19/2/1994 n 1623). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull’incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all’amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l’affidamento ad altri.
Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. Sono affidati al docente:
- studentesse e studenti della classe assegnatagli in base all’orario scolastico;
- studentesse e studenti di altre classi che, in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, siano affidate al docente disponibile e destinato a sostituire colleghi assenti ovvero nei periodi transitori di vigenza di orario delle lezioni provvisorio ad organico incompleto.
- Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di studentesse e studenti.
- Il corretto esercizio dell’azione di vigilanza prevede:
- la presenza del docente sulla classe;
- l’attenzione continua al comportamento dei ragazzi;
- l’intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l’azione di prevenzione, che si esercita tenendo ragazze e ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.
- Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si ricorda:
Ingresso
- all’ingresso di studentesse e studenti , i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli, cinque minuti prima dell’ora fissata per l’effettivo inizio delle lezioni;
- Al fine di regolamentare l’ingresso di studentesse e studenti nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli ingressi sono preclusi all’entrata di alunni fino al suono della campana.
- Studentesse e studenti che arrivano in ritardo per entrare alla seconda potranno essere accolte/i e permanere in aree appositamente individuate possibilmente in prossimità dell’atrio, idonee comunque a consentire una sorveglianza generica da parte del personale collaboratore scolastico assegnato all’ingresso principale.
- Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti ritardatari diretti ai rispettivi piani fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
- In caso di ritardi reiterati (superiori a 3), i docenti coordinatori di classe provvederanno ad informare le famiglie con un primo intervento di sensibilizzazione al rispetto delle regole. La mancata efficacia di tale azioni potrà comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari.
Vigilanza durante l’attività didattica
- Durante l’attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua;
- La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso di incidente in cui è vittima la studentessa o lo studente, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili;
- se, per causa di forza maggiore, il docente deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza;
- in caso di comportamenti di studentesse e studenti di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro del docente e di classe procedendo con la nota disciplinare; per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente Scolastico o la Vicepresidenza al termine dell’ora di lezione; evitare di allontanare gli studenti anche momentaneamente dall’aula, poiché l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza;
- i docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali;
- l’uso del telefono cellulare come da Circ. MIM n. 3392 del 16 Giugno 2025 è vietato durante l’intero orario scolastico, contravvenire al divieto espone la studentessa e lo studente alle sanzioni previste nel regolamento di Istituto.
- per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell’istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, quanto previsto dall’art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104.
Gli insegnanti, nell’ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico – didattiche previste nel profilo professionale dovranno garantire:
- l’adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell’attività didattica;
- l’adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, linee educative comuni e unitarie.
Vigilanza nel cambio d’ora e durante l’intervallo
- Il cambio dell’ora deve avvenire in modo celere. Studentesse e studenti devono rimanere nell’aula e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all’arrivo di un insegnante.
- Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano.
- La ricreazione dovrà avvenire sotto la vigilanza del docente, tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti. La ricreazione configurandosi come momento di libertà e movimentazione degli studenti all’interno della scuola e verso il Bar didattico, richiederà l’attenzione e la mobilitazione responsabile di tutto il personale docente e ATA presente negli spazi interni ed esterni.
- I collaboratori scolastici, per favorire il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.
Vigilanza nei laboratori e aule speciali
I laboratori dell’Istituto sono aule attrezzate idonee allo svolgimento delle esercitazioni pratiche; per la loro specificità e per le particolari dotazioni professionali, tecnologiche e scientifiche richiedono particolari cautele e adeguato controllo da parte del docente in servizio e dell’Assistente Tecnico assegnato, al fine di preservare l’efficienza del laboratorio stesso con le misure di sicurezza richieste per la tutela degli studenti, considerati lavoratori quando presenti e operanti in quegli ambienti.
Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l’attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal PTOF, ore di recupero moduli) che di organizzazione del lavoro individuale del docente (piani di lavoro, progetti, autoaggiornamento, preparazione di esercitazioni). In particolare va ricordato che l’accesso a studentesse e studenti è consentito solo in presenza di un docente.
Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono invitati a:
- leggere e spiegare queste regole agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico;
- leggere le norme regolamentari degli specifici laboratori classificati a rischio medio, e assicurare che studentesse e studenti si attengano ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza;
- rispettare rigorosamente l’orario di accesso, affisso sulla porta; qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero si dovranno prendere accordi con i responsabili;
- controllare che non vengano installati sui PC in dotazione, software senza autorizzazione o che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili personali non testati contro i virus;
- vigilare affinché non vengano danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio;
- accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non utilizzate e in ogni caso al termine del loro utilizzo.
Studentesse e studenti che accedono al laboratorio:
- devono conoscere le norme di sicurezza relative al laboratorio in uso e attenersi ai comportamenti previsti dalle stesse;
- non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l’autorizzazione esplicita dell’insegnante;
- sono tenuti ad indicare anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate;
- prima di iniziare un’operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un docente;
- devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose;
- devono aver cura dell’attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all’insegnante o all’assistente tecnico al termine della lezione;
- non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi o utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l’insegnante li avrà testati contro i virus;
- devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;
- sono responsabili del computer a loro assegnato;
- non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la visualizzazione a video.
Inoltre:
- nei laboratori è vietato consumare alimenti o bibite;
- prima di entrare in aula, devono attendere l’arrivo dell’insegnante, senza creare intralcio o confusione;
- l’accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell’insegnante che accompagna la classe in laboratorio.
Spostamenti interni
- studentesse e studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati sia all’andata sia al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.
- la sorveglianza studentesse e studenti nella palestra è affidata all’insegnante e quando è possibile ad un collaboratore scolastico.
- studentesse e studenti che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell’inizio dell’ora di lezione successiva.
- l’utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, devono avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente–collaboratore scolastico).
- è obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.
Allontanamento alunni dalla classe
- durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l’uscita non si protragga oltre il necessario;
- il provvedimento “disciplinare” di allontanare gli alunni dalla classe, per comportamento scorretto, NON è consentito e non esonera il docente dell’ora dalla responsabilità di vigilanza delle studentesse e studenti interessati.
Vigilanza sugli spostamenti di studentesse e studenti con disabilità
– La vigilanza deve sempre essere assicurata dal Docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Per i casi particolarmente gravi di allieve/i con scarse capacità di autoregolazione e problematiche comportamentali tali da rendere imprevedibili le loro azioni, dovrà sempre essere assicurata la presenza anche nelle aree di pertinenza del docente di sostegno o del collaboratore scolastico.
Uscite di sicurezza e scale di emergenza
- l’utilizzo dell’uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato, salvo i casi di svolgimento di operazioni concorsuali o altre necessità di utilizzo dei locali disposte e/o autorizzate da Uffici superiori o ente proprietario, che rendano opportuno separare ingresso e uscita di soggetti estranei interessati dalle operazioni stesse.
Uscita
- Al termine delle lezioni, i docenti attenderanno il suono della campanella in aula avendo cura di favorire un esodo ordinato di studentesse e studenti, senza schiamazzi o comportamenti pregiudizievoli dell’incolumità propria e altrui.
- è vietato fare uscire studentesse e studenti prima del suono della campana che indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura scolastica.
COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO
- Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto istruzione e ricerca, sez. scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli studenti e studentesse nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.
- Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:
- al momento dell’ingresso nella scuola di studentesse e studenti, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l’atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano studentesse e studenti che escono dall’aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l’esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; di regola, pertanto, su ciascun piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico;
- il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l’accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;
- i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi studentesse e studenti che, senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- al termine delle lezioni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi;
- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DS o ai suoi collaboratori/referenti di plesso l’assenza del docente, affinché si provveda alla copertura della classe;
- i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all’interno dell’edificio e/o disturbino le lezioni recandosi arbitrariamente ai piani e agli uffici;
- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o al DS eventuali situazioni di disturbo e/o disagio cagionati da comportamenti irrispettosi di familiari e/o soggetti estranei all’istituzione scolastica;
- è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
- Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza di studentesse e studenti con disabilità nell’accesso dalle aree esterne, all’interno, nell’uscita.

Personale scolastico
Docente