Si trasmette la Raccomandazione, adottata dall’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g), del D. lgs. n. 20/2024, relativa all’accesso alla classe da parte dei professionisti sanitari al fine di garantire la continuità terapeutica agli studenti in orario scolastico.
Si raccomanda un’attenta lettura SPECIFICANDO CHE l’accesso alla classe da parte dei professionisti sanitari al fine di garantire la continuità terapeutica agli studenti in orario scolastico non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e, in ogni caso, sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
PERTANTO
ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante:
nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai
docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.

Personale scolastico
Docente